giovedì 6 settembre 2012

CASO TRIBUNALE ROSSANO DAVANTI ALLA CONSULTA


IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA a proporre avanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale sia della legge delega (L. 14 settembre 2011 n. 148) che degli stessi decreti delegati, 1)  per violazione degli articoli 70, 72, 76 e 77 della Costituzione, essendo infatti la delega contenuta in una legge di conversione di un decreto legge;
2)  per  eccesso di delega per violazione degli stessi criteri della legge che prevedevano una specifica deroga in relazione alla situazione infrastrutturale ed alla specificità del territorio, nonché all’impatto con fenomeni di criminalità mafiosa; 3)   per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (Art. 25 della Costituzione); del diritto di difesa (Art. 24), del principio di uguaglianza sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.

È, questo, il contenuto dell’ODG presentato nella giornata di ieri, martedì 4, dall’On. Giuseppe CAPUTO, Presidente della I Commissione regionale affari istituzionali/generali, sottoscritto dai capigruppo PDL On. Gianpaolo CHIAPPETTA e UDC On. Alfonso DATTOLO, discusso nella giornata odierna subito dopo la votazione per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e approvato all’unanimità dall’Assemblea.
 
On. GIUSEPPE CAPUTO – PRESIDENTE I COMMISSIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI
 
ORDINE DEL GIORNO
PREMESSO CHE:
-    il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10.8.2012 ha licenziato il testo finale del Decreto Legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dando attuazione alla delega conferita con la Legge n.148 del 2011 del precedente Governo;
-    la versione finale del decreto prevede la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate di Tribunale, nonché la soppressione ed accorpamento di 31 Tribunali e di 31 Procure; mantiene, rispetto alla originaria previsione di chiusura di 37 Tribunali, i presidi giudiziari presenti nelle aree ad alta densità di criminalità organizzata, ossia Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Lamezia, Paola e Castrovillari in Calabria e Cassino nel Lazio;
-    si è deciso, pertanto, di salvare dichiaratamente quei Tribunali indicati come presidi di legalità per fronteggiare la presenza della criminalità organizzata con l’unica eccezione del Tribunale di Rossano, il cui accorpamento al Tribunale di Castrovillari è stato giustificato dal Ministro della Giustizia SEVERINO, dalla presenza di una criminalità omogenea e dalla contiguità territoriale dei due circondari e dalla facilità di collegamento tra i territori;
-    la decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano ed accorparlo a quello di Castrovillari è ritenuta inaccettabile, illegittima e incostituzionale, atteso che lo stesso provvedimento non risponde ai criteri indicati nella relazione ministeriale di accompagnamento alla proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non ha tenuto conto dei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, disattendendo, quindi, le indicazioni del Parlamento e non ha considerato la storia, le caratteristiche e le peculiarità del territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Rossano, nell’ambito del quale si articola l’area Urbana Corigliano-Rossano (80 mila abitanti);
-    nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, a seguito di specifico emendamento alla legge delega, è stato previsto, tra i criteri per procedere alle soppressioni ed agli accorpamenti, quella della specificità territoriale, dovendosi tenere conto in particolare della presenza di organizzazioni criminose e delle peculiarità del territorio;
-    lo stesso Ministro SEVERINO, nella relazione di accompagnamento alle Commissioni Giustizia della bozza predisposta per la soppressione dei 37 Tribunali, con riguardo al distretto giudiziario di Catanzaro, aveva testualmente scritto, sulla premessa di una sostanziale equivalenza sia circa il volume d’affari, sia circa la popolazione inferiore a 140 mila abitanti per tutti e quattro i Tribunali calabresi, che: “Quanto alle specificità territoriali va sottolineata la facilità di collegamento dei sopprimendi tribunali di Paola e Lamezia Terme ai rispettivi capoluoghi di provincia (ossia a Cosenza e a Catanzaro), una buona viabilità tra Castrovillari e Cosenza ed una più marcata distanza tra Rossano ed il Tribunale provinciale accorpante” (affermando, quindi, che la zona più disagiata era proprio quella di Rossano);
-    anche le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, nell’esprimere i loro pareri in ordine alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, hanno sottolineato la necessità di coniugare le esigenze di legalità al risparmio della spesa pubblica, ed hanno chiesto espressamente al Governo di esonerare dalla soppressione quei presidi che operano in zone ad alta densità di criminalità organizzata ed in particolare di non sopprimere nessuno dei quattro tribunali calabresi (Rossano, Castrovillari, Paola e Lamezia); le stesse Commissioni, poi, hanno specificato e sottolineato che, ove proprio non fosse stato possibile mantenere tutti e quattro i
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tribunali, dovevano essere salvaguardati prioritariamente quei territori con una maggiore distanza dal capoluogo di provincia (e, quindi, Rossano);
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
-    la soppressione del Tribunale di Rossano non tiene altresì conto della realtà in cui il presidio di giustizia opera da 150 anni, delle dimensioni socio-economiche e culturali della stessa, nonché l’importanza del suo ambito territoriale nelle scelte operate nei diversi livelli istituzionali (regionali e provinciali) e negli strumenti organizzativi e di programmazione territoriale (l’Area Urbana Corigliano-Rossano è stata, infatti, individuata come la più significativa ed attributiva di investimenti pubblici a sostegno del suo sviluppo e, nell’ambito del Quadro Unitario della Progettazione Integrata QUPI, approvato dalla Regione Calabria, costituisce una delle più importanti in ambito regionale, individuata tra le priorità territoriali, destinataria di finanziamenti per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo locale, in attuazione del POR);
-    la stessa Regione Calabria, convalidando il rapporto della Provincia di Cosenza, ha indicato come priorità territoriali della stessa Provincia due realtà, quella del sistema territoriale della conurbazione Cosenza - Rende e l’ambito territoriale della Sibaritide (che va da Crotone a Taranto) e della conurbazione Corigliano-Rossano, ritenuta solo seconda a quella di Cosenza;
-    tale realtà, come afferma lo stesso Ministro, è caratterizzata dalla presenza di organizzazioni criminose che sono attratti dai flussi economici degli stessi investimenti pubblici e necessita della presenza del presidio di legalità, per garantire uno sviluppo sano e per contrastare la criminalità organizzata, consentendo così una corretta gestione ed utilizzo delle stesse risorse economiche provenienti dall’Unione Europea;
-    la privazione del Tribunale di Rossano, unico Tribunale esistente da Taranto a Crotone, significa arretrare la presenza dello Stato e depotenziare gli strumenti di lotta contro la prevaricazione delle infiltrazioni mafiose, per un non meglio dimostrato risparmio di spesa;
-    nella seduta del 19.7.2012, presso la II Commissione Giustizia della Camera, è intervenuto il Dr. Antonio Vincenzo LOMBARDO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale testualmente ha dichiarato: “(..) Rossano è anch’essa un’area di interesse criminale elevato. Anche Corigliano è pervasa da cosche di criminalità. Sotto questo profilo, sono tutti tribunali a elevata densità criminale”;
-    Rossano e il suo Presidio di Giustizia, con il Comando dei Carabinieri, della Questura e della Finanza si pongono come protezione rispetto alle mire espansionistiche sul territorio delle cosche di Cassano e Cirò;
-    che, contrariamente a quanto affermato dal Ministro, tra Castrovillari e Rossano vi è quasi la stessa distanza di quella esistente tra Rossano e Cosenza e che, anzi, mentre per raggiungere Cosenza vi sono mezzi pubblici, sia pure di scarso numero, per Castrovillari non vi è nessuno mezzo pubblico (non esiste nemmeno la ferrovia), che possa consentire ai cittadini del Circondario di Rossano di poter raggiungere Castrovillari, con gravissimo consequenziale pregiudizio per gli stessi;

-    la soppressione del Tribunale di Rossano risulta ancora più inaccettabile per le
dichiarazioni che il Ministro della Giustizia ha rilasciato a sostegno del testo legislativo licenziato,
avendo affermato di aver adottato criteri oggettivi per evitare favoritismi, nonostante pressioni
ricevute da più parti a difesa dei rispettivi territori, affermazione che, invece, è stata subito smentita
dalla prescelta decisione, in quanto è evidente il travisamento dei criteri indicati dallo stesso
Ministro, stante la diversità di trattamento riservato ad alcuni tribunali;
-    l’aver platealmente abdicato a criteri oggettivi non solo suscita le legittime proteste degli esclusi ingiustamente, ma favorisce altresì il rischio di rincorse campanilistiche tra i diversi territori interessati;
-    è previsto, allo stato, un termine di 18 mesi per l’operatività della soppressione del Tribunale. E’ improbabile però che ciò possa concretizzarsi, non essendo il Tribunale di Castrovillari ancora ultimato nei lavori di costruzione e non potendo accogliere, pertanto, altra utenza. E’ possibile, pertanto, nella fase di attuazione – che durerà anni – svolgere iniziative in difesa del Tribunale, ad esclusiva tutela del diritto alla giustizia da garantire in eguaglianza e senza discriminazioni di nessun tipo a tutti i cittadini;
PER TUTTO QUANTO PREMESSO IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA
-    a proporre avanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale sia della legge delega (L. 14 settembre 2011 n. 148) che degli stessi decreti delegati,
1)    per violazione degli articoli 70, 72, 76 e 77 della Costituzione, essendo infatti la delega contenuta in una legge di conversione di un decreto legge;
2) per eccesso di delega per violazione degli stessi criteri della legge che prevedevano una specifica deroga in relazione alla situazione infrastrutturale ed alla specificità del territorio, nonché all’impatto con fenomeni di criminalità mafiosa;
3)    per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (Art. 25 della Costituzione); del diritto di difesa (Art. 24), del principio di uguaglianza sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.
On. Giuseppe Caputo