Come si evince dalla deliberazione della Corte dei Conti, l'attuale amministrazione ha portato quasi al tracollo le casse comunali.
Infatti:
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
composta dai
magistrati:
Dott.
Franco FRANCESCHETTI Presidente
Dott.
Giuseppe GINESTRA Consigliere
Prof.
Vittorio CIRO’ CANDIANO Consigliere
Prof.
Avv. Quirino LORELLI,
Consigliere,
relatore
Dott.
Natale LONGO Consigliere
Dott.
Antonio DI STAZIO Referendario
nella camera di consiglio del 26 aprile 2011
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 19 34, n.
1214;
Vista la legge 21 marzo 19 53,
n.161;
Vista la legge 14 gennaio 1994 ,
n. 20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000
che approva il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, modificata con la deliberazione della Sezioni riunite n.
2 del 3 luglio
2003 ;
Vista la legge 5 giugno 2003 , n.
131;
Visto il Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 ,
n.267;
Visto l’art. 1,
commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 , n. 266 (legge finanziaria
2006);
Vista la
deliberazione n. 11/AUT/06, resa il 7 luglio 2006 dalla Sezione Autonomie della
Corte dei Conti, con la quale è stata completata la prima attuazione del citato
art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 , n. 266, limitatamente agli
organi degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario;
Vista la
deliberazione n.15/AUT/2010 con cui la Sezione delle Autonomie ha approvato le
linee guida e i relativi questionari per la predisposizione della relazione
degli organi di controllo sul Rendiconto della gestione 2009 degli Enti
Locali;
Vista l’ordinanza
n.8/2011 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha
convocato la stessa per l’adunanza odierna;
Udito il relatore,
Consigliere Quirino Lorelli
F A T T O
Con nota del 22.09.2010 , la Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti richiedeva all’organo di revisione del Comune di CROPALATI
di trasmettere il modello di questionario approvato dalla Sezione autonomie
della Corte dei conti, relativo ai rendiconti per l’anno 2009.
In data 4.11.2010 perveniva alla Sezione di controllo
il modello di questionario compilato a firma del’organo di revisione.
Con nota dell’8.03.2011 , indirizzata al Sindaco ed all’organo
di revisione, il Magistrato istruttore contestava all’amministrazione alcuni
aspetti relativi ai dati contenuti nel
questionario.
Il
Magistrato ha richiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione
alla Sezione del controllo per l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art.
1, comma 168 della Legge 23 dicembre 2005 , n. 266 al fine di consentire le
necessarie azioni correttive.
D I R I T T O
Nel caso del Comune che ci
occupa, questa Corte, ritiene opportuno formulare raccomandazioni e
segnalazioni al Consiglio Comunale, permanendo ragioni di criticità in ordine
ai seguenti aspetti:
1)
TERMINE
APPROVAZIONE RENDICONTO
Il Comune ha
deliberato l’approvazione del rendiconto il 10/5/2010 , quindi con ritardo
rispetto a quanto previsto dall’art.227 TUEL.
2)
RELAZIONE SULLA
GESTIONE
Con Deliberazione
n.252/2009 questa Corte dei conti si è pronunciata sul rendiconto 2007,
rilevando criticità rispetto alle quali non sembrano adottate misure
conseguenziali.
3)
COMPATIBILITÀ
MONETARIA
L’Ente non ha
indicato quali provvedimenti abbia adottato per l’attuazione di quanto previsto
all’art. 9, comma 1 lett. a, punto 2 del d.l. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009).
4)
PUBBLICAZIONE DI
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Come noto
l’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 , n.69 ha sancito che “a far data
dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati”. Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso
art.32 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in
forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Il suddetto termine del
1° gennaio 2010 è stato poi prorogato di un anno dall’art.2, comma 5 della Legge
26 febbraio 2010 ,
n.25.
Trattandosi di
obbligo di legge si ritiene opportuno rammentare all’amministrazione la
necessità di garantire il rispetto del suddetto termine, atteso che,
l’eventuale violazione della norma appare sintomatica di una situazione di
grave carenza di trasparenza che si verrebbe a determinare. (art.134 del Tuel)
5)
ORGANISMI DI
VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO
Il comune non ha
attuato l’art. 16 del D.Lgs n. 150/2009
6)
PARAMETRI DI
DEFICITARIETA’
L'Ente, dall'applicazione
dei parametri di cui al D.M. Int. del 24/09/2009 , NON risulta in una situazione di
deficitarietà strutturale, ma non ha trasmesso un prospetto sintetico.
Si segnala che a
cagione della mancata cooperazione dell’amministrazione questa Corte dei conti
non ha potuto adempiere compiutamente alle proprie funzioni di controllo e che
la mancata risposta ai rilievi mossi costituisce grave violazione di legge.
7)
ORGANISMI
PARECIPATI
Contrariamente a
quanto dichiarato nel questionario il comune di Cropalati possiede 1409 azioni
del valore nominale di euro 5,16 della Società mista “SIBARITIDE S.p.A” Servizi
e Gestione Ambientale (oggi in liquidazione), pari allo 0,434% e 16 azioni del
valore nominale di lire 500.000 (euro 258,23) della società mista “Sila
Sviluppo – Agenzia permanente per l’occupazione e lo sviluppo della Sila”,
rispetto alle quali la Sezione
aveva rilevato inadempimenti (cfr. deliberazione 252/2009).
Sul punto si
impone l’adozione di una deliberazione del Consiglio comunale, previa verifica
dell’andamento economico delle imprese, con le quali si attesti la permanenza
di un interesse pubblico al mantenimento della partecipazione. Tale delibera
unitamente a tutti gli atti di controllo interno con i quali si valutano le
ragioni di convenienza, andrà trasmessa entro 60 giorni a questa Corte dei
conti.
8)
CONTO DEL
PATRIMONIO
Il conto del
patrimonio potrebbe non rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale
e finanziaria del comune nei termini di cui all'art. 230 del T.U.E.L., non
essendo nota la data di aggiornamento dell’inventario (mancata compilazione
della relativa parte del questionario, sez. II, punto 10.1).
9)
VERIFICA
DELL’EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE
Per gli
accertamenti relativi ai trasferimenti di capitale accertati in tutto o in
parte non riscossi nel 2009, non è stato
verificata la necessaria sussistenza di provvedimenti validi ed efficaci nonché
provvisti di copertura nei bilanci degli Enti erogatori relativamente ai
contributi (regionali e di altri soggetti) accertati in bilancio ai sensi
dell’art. 179 del Tuel.
10)
ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA
Risulta che
l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per giorni 152 nel corso
del 2009, con a chiusura di esercizio, uno scoperto per € 135.280,57, che
rientrerebbe nei limiti dell’art. 222 del TUEL.
Risulta che
l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 2010 e fino
alla data di compilazione del questionario per giorni 33.
11)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
Non risultano
accertamenti e riscossioni nel triennio per sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione codice della strada.
12)
RECUPERO EVASIONE
TRIBUTARIA
Analizzando la
situazione relativa ai singoli tributi, si rileva che gli importi, rispettivamente, previsti ed
accertati si riferiscono, in misura totale, al recupero evasione ICI mentre
nulla è stato previsto ed accertato a titolo di recupero evasione TARSU e/o
altri tributi. Dai dati trasmessi si rileva che a fronte di previsioni iniziali
e accertamenti per € 3.500,00 risultano riscossioni per € zero.
Ciò denota una
scarsa incisività dell’Ente al recupero dell’evasione tributaria in riferimento
anche all’elevato volume di residui
attivi del titolo III
13) GESTIONE DEI RESIDUI
I totali dei
residui da riscuotere per i titoli I, III e VI non trovano riscontro nella
colonna “esercizi precedenti” della tabella 1.8.3.
Relativamente ai
residui attivi:
- Il totale dei residui al 31.12.2009 ,
pari ad € 3,047 milioni, supera di gran lunga il totale degli accertamenti di
competenza, pari a € 1,82 milioni circa.
- Nonostante l’Ente abbia proceduto al
riaccertamento dei residui attivi, quelli attivi risultano in gran parte
risalenti nel tempo ingenerando così forti dubbi sul loro corretto mantenimento
in bilancio. In particolare, su un totale di residui attivi relativi al titolo
III al 31.12.2009
di € 0,56 milioni, ben € 0,13 milioni sono relativi ad esercizi precedenti il
2005. Anche i residui attivi del Titolo IV sono risalenti nel tempo: su un
totale di € 1,494 milioni, ben € 0,805 milioni risalgono ad esercizi precedenti
il 2005. Non risulta sia stato verificato che tali somme sono ancora esigibili,
con idoneo titolo giuridico al credito e riscontrandole nei bilanci degli Enti
o Amministrazioni debitrici.
Si rileva che
circa € 0,937 milioni circa del totale dei residui attivi sono relativi ad
esercizi precedenti il 2005.
Per quanto
riguarda i residui passivi:
I dati riferiti
al totale residui passivi del titolo I rilevano una elevata consistenza al 31.12.2009 (€
916.175,04) di cui ben € 284.689,71 sono riferiti all’anno 2004 e precedenti.
Anche i dati
riferiti al totale residui passivi del titolo II (residui di stanziamento)
rilevano una elevata consistenza al 31.12.2009 (€ 1.962.855,71) di cui ben €
1.132.155,71 sono riferiti all’anno 2004 e precedenti. L’amministrazione
sembrerebbe non aver proceduto ad una attenta verifica del titolo giuridico al
debito e quindi al mantenimento di tali residui passivi al fine di evitare
accantonamenti di risorse non impiegate e nell’intento di prevedere eventuali
riprogrammazioni e riallocazione di risorse non utilizzate e impropriamente
“accantonate” a residuo passivo.
Analogamente per
ogni singola opera risultante dal piano triennale delle OO.PP. e annuale 2009, l’amministrazione
non ha verificato se esistono residui passivi del titolo II finanziati sia da
indebitamento (titolo V entrata) che da trasferimenti (titolo IV entrata) non
movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l’affidamento
dei lavori.
13)
DEBITI FUORI
BILANCIO
I debiti fuori
bilancio relativi al 2009 sono pari ad € 20.651,40, quanto ad € 11.446,60 da
riferirsi alla parte corrente ed il
restante a conto capitale.
14)
PASSIVITA’
POTENZIALI
Risulta che NON
sono state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze
passive probabili.
Si segnala che a
cagione della mancata cooperazione dell’amministrazione questa Corte dei conti
non ha potuto adempiere compiutamente alle proprie funzioni di controllo e che
la mancata risposta ai rilievi mossi costituisce grave violazione di legge.
15)
SERVIZI CONTO TERZI
Tra le voci così
come riportate nel prospetto si rileva che l’Ente ha inserito tra i servizi per
conto terzi le somme anticipate per elezioni, le erogazioni di somme versate da
enti e privati e l’anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati;
tali ultime due voci non figurano nelle indicazioni del Principio contabile
n.2, dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
16)
VERIFICA DELLA
CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO
Nel prospetto
risultano nuovi prestiti 2009 per € 329.084,00, tale dato non trova riscontro
al successivo punto 5.1 del questionario, dove è indicata una cifra più bassa.
17)
SPESA PER IL
PERSONALE
Il totale spesa
del personale, per il 2009, dalla tabella 7.3 non trova riscontro al punto 7.
E’ stata
erroneamente portata in deduzione la spesa per LSU-LPU, ancorché rimborsata
dalla Regione Calabria, contrariamente a quanto disposto dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio XIV, nella propria
nota prot. N.34748 del 31 marzo 2008 e nella successiva nota prot. N.38544 del 6 maggio 2010 .
Tale circostanza comporta che non è dimostrata la riduzione di spesa
complessiva di personale tra il 2009 e l’esercizio precedente.
Ai Punti 7.4,
7.5, 7.7) del questionario non è stata fornita risposta.
L’Ente ha
effettuato, nel corso del 2009, rinnovi di contratti a tempo determinato.
L’indicazione
della percentuale di incidenza della spesa del personale al di sotto del 40%,
seppur evita il c.d. “blocco” delle assunzioni, non esenta, tuttavia,
dall’applicazione della previsione di cui all’art.14, comma 9 del D.L. 78/2010,
per il quale i restanti enti possono procedere
ad assunzioni di
personale nel limite del 20%
della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente. La disposizione si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Si raccomanda per
l’effetto di garantire l’applicazione della disposizione, riservandosi di farne
verifica in occasione dell’analisi del rendiconto per il 2011.
Si segnala
altresì che il comma 7 del D.L. 78/2010 ha sostituito l'art.1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006 ,
n. 296, prevedendo che:
“Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia
e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto
al complesso delle
spese correnti, attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo
di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, nonche' per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter.
In caso di
mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui
all'art.76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 ,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 ,
n.133"
18)
ONERI RELATIVI ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Le risorse del
fondo per la contrattazione integrativa nel biennio 2008/2009 si
Attestano ad €
10.455 per entrambi gli anni.
Risulta per gli
anni 2008/2009, che il fondo è stato destinato, in parte alla indennità di
comparto ed in parte ancora da destinare, mentre NON risultano destinati fondi
alle progressioni economiche e/o alle progressioni orizzontali.
19)
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
Non è stata trasmessa
la certificazione relativa ai minori introiti Ici.
Dal prospetto
9.1.2 risulta un importo riscosso come trasferimento erariale per € 3.343,45,
per il 2009 ma dal sito finanza locale del ministero dell’interno risultano
trasferimenti per € 4.819 per il medesimo anno.
20)
VALORI PATRIMONIALI
I debiti di
finanziamento riportati per € 1.962.856,00 non trovano riscontro al punto 4 del
questionario dove risulta un totale indebitamento per € 763.785,00.
I debiti di
funzionamento riportati per € 885.134,00 non trovano riscontro con i residui
passivi del Titolo I risultanti per € 916.175,04.
Le
“immobilizzazioni finanziarie” relative all’esercizio 2009 pari ad € 11.402,00 sono
valutate col criterio del patrimonio netto, ma occorre osservare che l’Organo
di revisione ai punti 2, 2.1, 2.2 e successivi non ha indicato alcuna
partecipazione finanziaria, né sono stati indicati valori di crediti di dubbia
esigibilità stralciati dal conto del bilancio.
21)
ESTERNALIZZAZIONE
DI SERVIZI
Sul punto si
richiama l’amministrazione a voler verificare, alla luce di quanto stabilito
dal D.P.R. 7
settembre 2010 , n.168 - recante “Regolamento
in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo
23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133” , pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12-10-2010 – se, a far data dal 1-1-2011 , ricorra
alcuna delle condizioni risolutive di eventuali affidamenti senza gara di cui
alla norma.
Per questi motivi
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
D
E L I B E R A
Di segnalare le suesposte criticità, invitando il
Consiglio e la Giunta a svolgere già in sede di bilancio previsionale 2011 gli
atti consequenziali in particolare per ciò che riguarda la necessità di
rivedere le entrate appostate in bilancio relative ad opere pubbliche ed
interventi finanziati da terzi e ad avviare un procedimento straordinario di
recupero di tributi, tasse ed imposte locali, in assenza del quale questa Corte
si riserva ulteriori attività e determinazioni.
Gli adempimenti di cui in motivazione andranno svolti e
comunicati a questa Corte dei conti entro sessanta giorni.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio
Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale
di controllo.
O R D I N A
L’invio della
presente al Sindaco ed al Consiglio Comunale di CROPALATI
Così
deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2011 .
Il
Relatore Il Presidente
F.to
Quirino Lorelli F.to
Franco Franceschetti
Depositata in
Segreteria il 26
aprile 2011
Il
Direttore della Segreteria
F.to (Antonio LEONE )