L'ALBO PRETORIO on line





NEWS

05/10/2012
UNITI per CROPALATI da tempo sul proprio blog ha inserito il seguente quesito:

L'ALBO PRETORIO DEL TUO COMUNE RISPONDE AI REQUISITI DI LEGGE?
Ad oggi hanno risposto:
  1. SI --> 2 persone
  2. NO --> 218 persone


12/09/2012
In data 11/09/2012 il gruppo Uniti per Cropalati chiede al Sindaco l'inserimento del Regolamento Albo Pretorio on line. Ad oggi, ovvero fino al momento di inserimento di tale nota (ore 17.30), non risulta ancora inserito. Tuttavia si riporta quanto scritto dall'Amministrazione nella sezione Regolamenti del sito istituzionale del Comune di Cropalati:
 
In tale sezione il cittadino può trovare i testi ufficiali dei Regolamenti comunali del Comune di Cropalati.
I regolamenti comunali sono atti con cui il Comune disciplina sia la propria organizzazione si alcuni aspetti delle attività che ricadono sotto la sua sfera di competenza.

QUALI REGOLAMENTI PUO' TROVARE IL CITTADINO DI CROPALATI, SE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON LI PUBBLICA?

Per ogni equivoco, si inserisce la schermata estratta dal sito istituzionale del Comune di Cropalati, rimanendo in attesa degli adempimenti comunali dovuti al cittadino di Cropalati.


11/09/2012
Con la presente nota rivolta al SINDACO del Comune di Cropalati, si chiede l'inserimento del "Regolamento Albo Pretorio on line", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 22/12/2010 e relativa sua Deliberazione, nella sezione "REGOLAMENTI" del sito istituzionale del Comune.


07/09/2012
Si riporta una videata estratta in data odierna alle ore 17.38 dall'Albo Pretorio del Comune di Cropalati. Riproponiamo al SINDACO le seguenti domande:
  1. Il numero di registazione 0335/2012 che fine ha fatto?
  2. Il numero di registrazione 0319/2012 e 0321/2012 che fine hanno fatto?
  3. Le delibere di Consiglio Comunale tenutosi ad agosto u.s., quando verrano pubblicate? - Forse a Natale (25/12/2012)?


05/09/2012

  1. Il numero di registrazione 0335/2012 che fine ha fatto?
  2. Analogo ragionamento per 0319/2012 e 0321/2012, che fine hanno fatto?
  3. Le delibere di Consiglio Comunale tenutosi in agosto u.s., quando verranno pubblicate?

01/09/2012
Si riportano due commenti inseriti dalla comunità nella pagina web "LA TUA OPINIONE" in data 18/08/2012 e 13/08/2012:
Noi come gruppo poniamo al SINDACO le seguenti domande:
  1. che fine hanno fatto questi numeri/codici mai utilizzati nell'albo pretorio on line?
  2. che fine hanno fatto le delibere di consiglio comunale tenutosi in data 13/08/2012?
Si ricorda infine che la mancata pubblicazione di un documento pubblico rende nullo l'atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"


29/08/2012
Fra pochi giorni inizia la fase II di questa pagina web del blog, per monitorare costantemente l'albo pretorio del Comune di Cropalati, evidenziando ogni elemento non conforme alle norme vigenti e pubblicando videate a cadenza temporale prefissata.


27/08/2012
UNITI per CROPALATI da tempo sul proprio blog ha inserito il seguente quesito:

L'ALBO PRETORIO DEL TUO COMUNE RISPONDE AI REQUISITI DI LEGGE?
Ad oggi hanno risposto:
  1. SI --> 2 persone
  2. NO --> 171 persone

Perchè il SINDACO, in qualità di rappresentante, non mette in atto la legge in materia di albo pretorio on line, visto e considerato che riferisce sempre che "LE ISTITUZIONI SONO UNA COSA SERIA"?

Perché il funzionario, responsabile preposto, non adegua alla normativa vigente l'ALBO PRETORIO ON LINE, considerato che la non pubblicazione degli atti fa sì che essi siano non esecutivi e, quindi, nulli?

Cosa ne pensa il Segretario Comunale, visto che dovrebbe essere la figura professionale garante della legalità?


20/08/2012 - CONFRONTO FRA VARI ALBI PRETORI ON LINE


18/07/2012 - SAN BASILE. L’ALBO PRETORIO ON LINE E' IN TOUCHSCREEN
L’Amministrazione comunale di San Basile, in linea con le direttive sull’informatizzazione e la dematerializzazione degli atti amministrativi, dal 1 gennaio 2012 ha approvato l’albo pretorio online, accessibile in maniera diretta dal sito internet istituzionale del Comune. Tutte le informazioni che fino a qualche tempo fa l’Ente comunale metteva a disposizione dei cittadini con l’affissione di documenti in formato cartaceo sulla bacheca presente all’ingresso del palazzo comunale sono ora consultabili, in maniera autonoma e senza chiedere aiuto al personale, attraverso la postazione touchscreen pubblica. “Siamo impegnati da molto tempo – afferma il vicesindaco Gaetano Marcovecchio – a rendere il più trasparente possibile la nostra azione amministrativa, rendendo accessibili dal sito internet istituzionale del Comune di San Basile gli atti amministrativi, come delibere, determinazioni, ordinanze ecc…” 

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LA NORMA
L’articolo 32 della legge 69 del 18/06/2009 riferisce che
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


IL TUEL (Testo Unico Enti Locali) - DLgs 267/2000
L'art. 134 del DLgs 267 del 18 agosto 2000 al comma 3 scrive:
Le deliberazioni non soggette a controllo (ex coreco - quindi non più soggette a controllo) necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.


LA GESTIONE ED IL SOLLECITO
La Corte dei Conti nei confronti del Comune di Cropalati con la deliberazione n°207 del 26 aprile 2011 al punto 4 sollecitava:
4) PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Come noto l’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Il suddetto termine del 1° gennaio 2010 è stato poi prorogato di un anno dall’art.2, comma 5 della Legge 26 febbraio 2010, n.25.
Trattandosi di obbligo di legge si ritiene opportuno rammentare all’amministrazione la necessità di garantire il rispetto del suddetto termine, atteso che, l’eventuale violazione della norma appare sintomatica di una situazione di grave carenza di trasparenza che si verrebbe a determinare. (art.134 del Tuel).



LA STAMPA DI SETTORE

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi - 16.1.2010 - p.23 - Per delibere e concorsi l'albo pretorio migra sul web - di Bianco Arturo
Albo pretorio dei Comuni online dal 1° luglio. La pubblicazione degli atti, delle pubblicazioni di matrimonio, delle comunicazioni rivolte ai cittadini risultati irreperibili dovrà necessariamente avvenire in tramite la rete internet a partire dal prossimo mese di luglio e non più dal 1° gennaio 2010. È il risultato del rinvio disposto dall'articolo 2, comma 5, del Dl 194/09, il cosiddetto milleproroghe. Questo provvedimento modifica il termine dettato dall'articolo 32, comma 5, della legge 69/09 e lascia quindi ai comuni e alle altre pubbliche amministrazioni sei mesi in più per dotarsi del sito internet e/o per adeguarlo ai nuovi vincoli. Questa norma, nell'ambito delle scelte per la riduzione dell'uso della carta nelle amministrazioni pubbliche e per l'incentivazione dell'uso degli strumenti telematici, dispone, ai fini del valore legale, la trasformazione dell'attuale albo pretorio in una pubblicazione virtuale, da inserire nel sito internet dei comuni, singoli o associati. In base a questa disposizione, dal 1° gennaio 2010 (termine ore rinviato a luglio) le pubblicazioni in forma cartacea delle pubbliche amministrazioni perdono valore legale e devono essere necessariamente sostituite dalla pubblicazione sugli albi virtuali. L'istituzione di un'apposita pagina internet diventa dunque assolutamente necessaria, poiché non viene lasciato alcun valore alle tradizionali forme di pubblicità tramite affissione nell'albo pretorio. E la sua conservazione fisica, nelle forme tradizionali, è una semplice possibilità che viene lasciata agli enti, ma è del tutto ininfluente ai fini del valore legale.
L'albo pretorio è una bacheca che si trova in tutti i comuni, normalmente all'ingresso della sede municipale. Qui, in base alle previsioni contenute del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000), e alle norme sulla documentazione amministrativa (Dpr 445/2000), devono essere pubblicati tutti gli atti per i quali una specifica norma di legge, di statuto o di regolamento impone la necessità della pubblicità. In particolare, gli atti per i quali la pubblicazione ha valore costitutivo, è cioè condizione di efficacia. Lo stesso vincolo si applica agli atti che sono validi, a prescindere dalla pubblicità, ma a cui questa deve necessariamente essere garantita. Gli albi pretori contengono quindi tutte le deliberazioni adottate dagli organi di governo degli enti, cioè dalla giunta e dal consiglio, nonché i provvedimenti dei sindaci e dei presidenti di provincia, nonché le ordinanze e l'elenco dei permessi a costruire rilasciati dall'ente. Inoltre, le convocazioni delle riunioni del consiglio, l'elenco dei beneficiari di contributi dell'ente e i manifesti dello stesso. E ancora, in gran parte delle amministrazioni locali, in base a specifiche indicazioni dettate negli statuti e/o nei regolamenti, ospitano le determinazioni, cioè i provvedimenti adottati dai dirigenti. Sono inoltre pubblicati gli avvisi di gara, indetti dall'ente, nonché le comunicazioni dei loro esiti. Sono affisse all'albo anche le comunicazioni, a partire dal l'indizione dei concorsi pubblici. Molti enti pubblicano queste informazioni anche per conto di altre amministrazioni pubbliche.
L'albo pretorio contiene poi una serie di atti che toccano direttamente i cittadini, come gli avvisi delle comunicazioni dirette a persone che sono risultate irreperibili al proprio domicilio. Dalla pubblicazione scaturiscono gli effetti legali connessi, a partire dal decorrere dei termini. E inoltre, gli avvisi relativi al cambiamento di nome e cognome. In un'apposita sezione sono altresì affisse le pubblicazioni di matrimonio.
Con la più recente normativa sono stati previsti numerosi altri obblighi di pubblicità, che sono soddisfatti tramite la pubblicazione sull'albo pretorio o per i quali spesso è già previsto dalla stessa legge l'obbligo di utilizzazione della rete internet. Basta ricordare l'elenco degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, le informazioni sulla contrattazione decentrata; i tassi di assenza e presenza del personale; le retribuzioni dei dirigenti e dei segretari comunali. In base alle prescrizioni della legge Brunetta, l'obbligo di pubblicità si estende alla valutazione delle prestazioni e si rafforzano i vincoli di conoscenza dei contenuti dei contratti decentrati.

Guida agli Enti Locali23.1.2010 - n. 4 - p.92 - Enti locali, il milleproroghe integra la Finanziaria - di Racca Eduardo
Il Governo mette in pista il Milleproroghe 2010 per posticipare l'attuazione di numerose disposizioni legislative. Approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre, è stato possibile leggerlo nella sua stesura definitiva e sotto la veste formale di Dl n. 194 solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre scorso. Nel frattempo il testo iniziale ha subito tutta una serie di aggiustamenti che lo hanno portato all'attuale configurazione. Al momento consta di 11 articoli e di un'ottantina di commi, 23 dei quali sono concentrati nel lungo articolo 1. Sicuramente il provvedimento aumenterà di consistenza nel corso del passaggio parlamentare che lo convertirà in legge.
Contrariamente a quanto avvenuto in passato, il decreto di quest'anno si limita sostanzialmente a prorogare numerosi adempimenti. Sono poche infatti le norme che non dispongono slittamenti di scadenze, ma che si occupano d'altro. Alcune di queste scadenze hanno subito nel corso degli anni una serie infinita di rinvii. Si pensi al differimento sistematico dell'adozione della tariffa di igiene ambientale. Già da molto tempo essa avrebbe dovuto sostituire obbligatoriamente la tassa dei rifiuti solidi urbani, che invece resiste tetragona a ogni tentativo di eliminazione.
Altre proroghe attengono a misure messe in pista nel corso del 2009 con tempi di attuazione talmente ridotti che gli apparati amministrativi non sono stati in grado di rispettarli. Hanno richiesto tempi supplementari anche alcune ambiziose iniziative, ritenute erroneamente già operative dall'opinione pubblica, con le quali il Governo intendeva ridurre drasticamente le scartoffie. Ci si riferisce in particolare all'attivazione dell'albo pretorio elettronico, che avrebbe dovuto essere operativo già dal 1° gennaio 2010 ma che è stato fatto slittare al 1° luglio 2010.
Le intenzioni del legislatore necessitano di un'adeguata copertura amministrativa messa a punto attraverso preventivi studi di fattibilità, altrimenti restano sulla carta come intralcio senza mai tradursi in prassi virtuose capaci di produrre miglioramenti. Col Milleproroghe vengono anche annacquate disposizioni non del tutto condivise ma date in pasto all'opinione pubblica per dimostrare che nel nostro Paese trova attuazione il principio di parità di trattamento. Ci si riferisce alla proroga al 1° gennaio 2011 dell'obbligo di inserire le impronte digitali nella carta d'identità.
Senza dubbio la disposizione di maggiore rilievo riguarda la riapertura dei termini dello scudo fiscale per far rimpatriare fino al 30 aprile 2010 le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 6% (per le operazioni perfezionate dopo il 15 dicembre 2009 e fino al 28 febbraio 2010) e di un'imposta del 7% (per le operazioni perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010).
A dispetto degli sbandierati propositi di semplificazione normativa, non cambia la modalità di scrittura del provvedimento: per portarne alla luce il significato delle norme occorre consultare un'infinità di leggi alle quali i commi fanno rinvio attraverso riferimenti essenzialmente numerici. In alcuni articoli compaiono norme intruse. Ad esempio nell'articolo 4, che attiene alla proroga di termini in materia di personale delle Forze armate, è inserito il comma 2 che riguarda tutt'altra cosa e cioè i corsi di laurea ad accesso programmato. La stessa cosa dicasi per il comma 2, che tratta dell'assunzione di personale statale, impropriamente infilato nell'articolo 6 che dovrebbe riguardare esclusivamente la proroga di termini in materia sanitaria.
Sono come sempre numerose le disposizioni che coinvolgono direttamente le Regioni e gli Enti locali. Di esse daremo un breve cenno seguendo l'ordine con il quale sono collocate nel decreto.
Terremoto in Abruzzo - Nell'articolo 1, che proroga alcuni termini in materia tributaria ed economico-finanziaria, la prima disposizione di interesse locale è quella contenuta nel comma 10. Questo comma affida al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di prorogare con proprie ordinanze la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a beneficio dei residenti o aventi sede nei Comuni abruzzesi interessati dagli eventi sismici.
Somme dovute dalle Regioni e dagli Enti locali per somministrazioni, forniture e appalti - Il comma 16 dell'articolo 1 estende al 2010 la disposizione, valida per il solo 2009, contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 9 del Dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, e ne amplia la portata. La disposizione consente alle Regioni e agli Enti locali di certificare entro venti giorni, su istanza del creditore, che le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti siano certe, liquide ed esigibili, anche al fine di consentire la cessione del credito pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. Precisa che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto a decorrere dalla certificazione.
Concessioni demaniali agli stabilimenti balneari - In attesa della revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, da realizzarsi sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il comma 18 dell'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative. Precisa che resta ferma la disciplina relativa all'attribuzione di beni alle Regioni e agli Enti locali in base alla legge sul federalismo fiscale 42/2009 e al relativo decreto legislativo di attuazione.
Ordinamento transitorio di Roma capitale - Il comma 21 apporta una modifica al comma 5 dell'articolo 24 della legge sul federalismo fiscale 42/2009 concernente l'ordinamento transitorio di Roma capitale. In particolare precisa che l'ordinamento transitorio potrà essere emanato con uno o più decreti legislativi. Al riguardo si ricorda che l'articolo 24 disciplina l'ordinamento transitorio anche relativo ai profili finanziari della capitale in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell'adozione e dell'attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane. A tal fine l'articolo 24 conferisce al Governo un'apposita delega secondo definiti principi.
Ambiente - I commi 22 e 23 dell'articolo 1 dispongono il mantenimento in bilancio (per essere utilizzate nel 2010) delle risorse del fondo piccole opere per interventi a tutela dell'ambiente e per lo sviluppo del territorio (articolo 13, comma 3-quater, del Dl 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008) non ancora disponibili al 31 dicembre 2009. Al riguardo si precisa che il citato comma 3-quater dell'articolo 13 del Dl 112/2008 ha istituito presso il ministero dell'Economia il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio dotandolo di 60 milioni per il 2009, di 30 milioni per il 2010 e di 30 milioni per il 2011. Il fondo serve a finanziare interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per lo sviluppo economico. Il ministro dell'Economia provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari coerentemente con quanto stabilito da apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Ente irriguo umbro-toscano - Anche nell'articolo 2 (concernente la proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale) si incontrano diverse disposizioni riguardanti le Regioni e gli Enti locali. La prima è contenuta nel comma 4, che fissa al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve avvenire la cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente irriguo umbro-toscano per consentire al commissario di garantire la continuità amministrativa del servizio e la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti fino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate.
Albo pretorio virtuale - Il comma 5 dell'articolo 2 proroga al 1° luglio 2010 il termine per far partire la pubblicità legale degli atti pubblici in via informatica fissato in precedenza al 1° gennaio 2010 dal comma 5 dall'articolo 32 della legge 69/2009 dall'ambizioso titolo Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.
Ente irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia - I commi 6 e 7 dell'articolo 2 prorogano al 31 dicembre 2010 il termine per il riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e provvedono alla copertura della relativa spesa di 204mila euro.
Concorsi pubblici - Il comma 8 dell'articolo 2 fa slittare al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Esercizi pubblici di telefonia e Internet - Nell'articolo 3 (Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno) coinvolge i Comuni il comma 1, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine per ottenere la licenza del questore necessaria per aprire esercizi pubblici di telefonia e internet.
Commissioni elettorali - Il successivo comma 2 rinvia al 2010 la possibilità di nomina da parte del prefetto dei componenti aggiunti (funzionari statali) nelle commissioni elettorali circondariali.
Carta d'identità - Il comma 3 posticipa al 1° gennaio 2011 l'obbligo di inserire le impronte digitali nella carta d'identità.
Servizi in rete delle pubbliche amministrazioni - Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2010 il termine a decorrere dal quale sarà consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni esclusivamente mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
Uffici periferici statali nelle nuove Province di Monza-Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani - Di interesse provinciale è il comma 5 che proroga fino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine - fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del Dl 300/2006, convertito con modificazioni dalla legge 17/2007 - per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi n. 146, 147 e 148 del 2004 per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle Province di Monza-Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
Neopatentati - Nell'articolo 5 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) interessa la polizia locale il comma 2 che vieta fino al 1° gennaio 2011 ai neopatentati di guidare veicoli con potenza superiore a 50 Kw/t.
Servizio di noleggio con conducente - Riguarda i Comuni anche il comma 3 dell'articolo 5 che proroga al 31 marzo 2010 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea contenute nel comma 1-quater dell'articolo 29 del Dl 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge 14/2009.
Arbitrati - Di interesse regionale e locale è il successivo comma 4 che fa slittare al 30 giugno 2010 l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla direttiva 2007/66/Ce, che vieta l'utilizzo degli arbitrati nelle controversie sui contratti pubblici.
Sanità - Nell'articolo 6 Proroga di termini in materia sanitaria si incontrano due disposizioni di interesse regionale. Il comma 1 fa slittare al 31 gennaio 2011 la realizzazione delle iniziative necessarie al completo decollo dell'attività libero-professionale intramuraria. I commi 5 e 6 prorogano il pay back per tutto il 2010. In questo modo, le imprese farmaceutiche potranno continuare a versare direttamente alle casse regionali il proprio contributo per coprire lo sforamento del tetto di spesa farmaceutica, piuttosto che subire il taglio dei listini del 5 per cento.
Piani di gestione delle Autorità di bacino. Nell'articolo 8 (Proroga di termini in materia ambientale) il comma 1, di interesse regionale, modifica il comma 3-bis dell'articolo 1 del Dl 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009. Il novellato comma 3-bis stabilisce che l'adozione dei piani di gestione (di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio) deve essere effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.
Tariffa igiene ambientale - Coinvolge i Comuni il comma 3 dell'articolo 8 che modifica il comma 2-quater dell'articolo 5 del Dl 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009. Il novellato comma 2-quater stabilisce che, qualora il ministro dell'Ambiente non emani entro il 30 giugno 2010 il regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, i Comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A tal proposito si ricorda che l'articolo 238 del Codice ambientale prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che dovrebbe sostituire la vecchia tariffa introdotta dall'articolo 49 del decreto Ronchi (Dlgs 22/1997) e la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) di cui al Dlgs 507/1993. Tale tariffa (Tia) rappresenta il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, che entrerà in vigore non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi.
Zone franche urbane - Da ultimo va segnalato ai Comuni il comma 4 dell'articolo 9. Esso fissa al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese e le microimprese - ubicate nelle aree individuate dal Cipe come zone franche urbane con delibera 14/2009 dell'8 maggio 2009 - dovranno presentare ai Comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 296/2006. Il comma 4 affida ai Comuni la gestione dei contributi, che sono parametrati all'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) e all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie.


I REGOLAMENTI COMUNALI
1) Statuto Comunale
2) Gli altri regolamenti appena saranno consegnati al Gruppo o pubblicati sul sito istituzionale:


LA CONTINUAZIONE
La presente pagina è in continua evoluzione ed aggiornamento, con l'obiettivo di monitorare ed evidenziare la documentazione amministrativa non esecutiva ai sensi delle norme vigenti in materia......